3 dicembre 2018 – Convertito in legge il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113

3 dicembre 2018 – Convertito in legge il decreto legge 4 ottobre 2018 n.113

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 è stata pubblicata la Legge 1° dicembre 2018, n. 132 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.

La legge di conversione introduce numerose e rilevanti modifiche al testo del decreto-legge e, in particolare, una serie di disposizioni volte a rafforzare la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana. Tra queste:
Daspo nei locali pubblici:
sono state introdotte nuove norme in tema di prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di intrattenimento. A tal fine il Questore, per ragioni di sicurezza, può stabilire il divieto di accesso ai locali nei confronti di persone condannate (anche in appello) per reati commessi in occasione di gravi disordini in locali pubblici, o per delitti contro la persona o in materia di stupefacenti; il Daspo va da 6 mesi a 2 anni, e può essere limitato per fasce orarie; in caso di minori ultraquattordicenni il provvedimento è notificato agli esercenti la responsabilità genitoriale;
Esercizio molesto dell’accattonaggio:
l’art. 669 bis c.p. punisce con l’arresto da 3 a 6 mesi e l’ammenda da 3.000 a 6.000 euro “chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà”, con conseguente sequestro dei proventi e delle cose servite o destinate a commettere l’illecito;
Parcheggiatori abusivi:
l’esercizio non autorizzato dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 771 a 3.101 euro; in caso di recidiva o di impiego di minori l’illecito diventa reato contravvenzionale punito con l’arresto da 6 mesi a 1 anno e l’ammenda da 2.000 a 7.000 euro, e la confisca delle somme percepite (così come previsto dalla modifica al comma 15-bis dell’art. 7 del Codice della Strada;
Ulteriori modifiche del Codice della Strada:
sono modificate le norme che disciplinano il fermo amministrativo, il sequestro e la confisca dei veicoli;

Sono poi previste:

ulteriori nuove norme in tema di protezione internazionale:
la provenienza da un paese designato di origine sicuro costituirà motivo per dichiarare manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale. A tal fine,  con decreto del Ministro degli Esteri, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell’Interno, sarà definito un elenco di paesi di origine sicuri, aggiornato periodicamente e notificato alla Commissione UE;

nuove misure per la sicurezza nei pubblici esercizi:
è prevista l’emanazione di linee guida ministeriali per la stipula di accordi tra prefetti e organizzazioni rappresentative degli esercenti per individuare specifiche misure di prevenzione, da attuare mediante specifici accordi tra gestori e forze di polizia.

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